Ordinanza n.231 del 1987

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ORDINANZA N. 231

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

A CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI ,Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia") e n. 14 della tariffa allegata alla legge Regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"), in relazione all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e legge 23 novembre 1979, n. 594 promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Bosco Roberto ed altri e Regione Piemonte ed altri, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1_ s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con ordinanza 4 marzo 1986 il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui fissano l'ammontare della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico- venatorie e le riserve di caccia in lire 8.000 per ettaro, così eccedendo dai limiti stabiliti dalla l. 16 maggio 1970, n. 281;

che con la stessa ordinanza, in via subordinata, é stata sollevata anche in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968;

considerato che con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie;

che con la stessa sentenza é stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 e assorbita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968;

che con sentenza 28 maggio 1387, n. 204 l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le riserve di caccia;

che, pertanto, l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 é stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo nelle parti impugnate;

che non sussistono ragioni, in relazione alle altre norme, per discostarsi da quanto stabilito con la sentenza n. 271 del 1986.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost.;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia), già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 e nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le riserve di caccia con sentenza 28 maggio 1987, n. 204.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

 

Il Presidente:ANDRIOLI

Il Redattore:PESCATORE

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987